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Per gli utenti che non scaricano acque reflue in fognatura

Utenze che scaricano le acqe reflue domestiche in sistemi di raccolta individuali (Delibera ATO3-Torinese n. 193/2005)

Ai sensi della Legge Regionale 13/1990, tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla rete fognaria pubblica se canalizzabili in meno di 100 metri ad un idoneo punto di allacciamento.
In caso contrario, lo scarico di acque reflue domestiche non recapitate in pubblica fognatura deve essere autorizzato dal Comune.

L'autorizzazione dà diritto all'esenzione della tariffa di fognatura che, concretamente, si può ottenere presentando al gestore operativo copia dell'autorizzazione del Comune allo scrico o all'installazione del sistema di raccolta individuale.

Ferme restando tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti, l'utente, in presenza di un uso continuativo dell'abitazione, deve provvedere almeno una volta all'anno allo spurgo del proprio sistema di racolta. Le operazioni di spurgo, trasporto e conferimento del materiale accumulato nel sistema individuale di raccolta (fanghi e materiali galleggianti) sono svolte da ditte private - individuate e definite come "trasportatore" - a cura e spese dell'utente.

L'utente ha la facoltà di scegliere l'impianto presso cui intende conferire i fanghi ed i liquami prelevati dal proprio sistema di raccolta, optando fra quelli del pubblico servizio di depurazione o un qualinque altro impianto di trattamento di rifiuti liquidi. L'impianto di destinazione prescelto deve essere specificatamente indicato nel "formulario rifiuti" compilato al momento dello spurgo.

Nel caso di conferimento presso un impianto del pubblico servizio di depurazione, il corrispettivo per il servizio di depurazione gli sarà addebitato nella bolletta del S.I.I. sulla base dei consumi di acqua potabile applicando le tariffe deliberate dall'ATO3-Torinese. In questa ipotesi al trasportatore è dovuto solo il costo dello spurgo e del trasporto. Pertanto quest'ultimo dovrà indicare sul formulario rifiuti, alla voce annotazioni, la seguente dicitura:"Importo corrisposto per il solo spurgo e trasporto".

Nel caso di conferimento presso un impianto del pubblico servizio di depurazione, il corrispettivo per il servizio di depurazione è definito dal titolare dell'impianto stesso ed è corrisposto secondo le modalità concordate con il trasportatore.

E' compito del Gestre d'Ambito, nel caso l'utente usufruisca degli impianti del pubblico servizio di depurazione, controllare l'avvenuto spurgo e conferimento con la cadenza minima prevista.

In questa evenienza, il trasportatore deve indicare sul formulario rifiuti, alla voce "annotazioni", il "codice utente" assegnato dal Gestore del Servizio
Idrico al fine di permettere il controllo dell'avvenuto conferimento annuo.

L'utente che usufruisce, invece, di altri impianti di trattamento dei rifiuti liquidi, oltre a dover rispettare l'obbligo del conferimento almeno con cadenza annuale, si impegna a comunicare al gestore d'Ambito l'impianto di depurazione scelto per conferire i fanghi e liquami prelevati dal proprio sistema di raccolta.

L'inosservanza di questi adempimenti, determina rispettivamente il venir meno dell'esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura e - in caso di conferimento presso impianti di trattamento di rifiuti liquidi - della tariffa di depurazione.

Qui sotto è possibile scaricare il fac-simile formulario rifiuti e la Delibera ATO3 - torinese n. 193/2005 e i relativi allegati



 




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