IL SINDACO
Premesso che:
▪ la patologia derivante dai giochi d’azzardo, ovvero l’incapacità di resistere all’impulso a praticare giochi d’azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (edizione italiana del 2013) “Disturbo da gioco d’azzardo”, rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell’usura;
▪ il gioco d’azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell’ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcol ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta rincorsa delle perdite);
▪ in conseguenza dell’incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall’incontrollata crescita, a far data dalla metà degli anni ’90 del ‘900, dell’offerta di gioco lecito in denaro, già nel 2012, con il Decreto Legge n 158 del 13 settembre, “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1. comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) “con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità”;
Considerato che:
▪ il D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali all’art. 3, comma 2 così recita: “II Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell’art. 50, comma 7 “II Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;
▪ la circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010, nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. per :
– esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal;
– negozi dediti all’attività prevalente di raccolta di scommesse, sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l’art. 50, comma 7, del .T.U.EE.LL. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli “esercizi pubblici”;
▪ la Direttiva della Comunità europea 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con Decreto L.vo n.59 26.03.2010 – cosiddetta Direttiva Bolkestein – all’articolo 12 prevede che “nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell’art.8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali…. l’incolumità pubblica, la sanità pubblica….la tutela dei consumatori…) l’accesso e l’esercizio di un’attività ….possono … essere subordinati al rispetto di…requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali … in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra… l’obbligo per il prestatore di fornire … altri servizi specifici”;
▪ il Decreto Legge 13/8/2011 nr. 138, come modificato dalla Legge di conversione 14/9/2011 nr. 148, consente di stabilire “restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche”, ivi compreso “il divieto di esercizio di un’attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione ad esercitarla solo all’interno di una determinata area”, qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata;
▪ la Corte Costituzionale con Sentenza n. 300 del 2011 ha precisato, respingendo il ricorso del Governo contro la Provincia di Bolzano, che le norme che contingentano il gioco d’azzardo “…sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell’ambito ‘dell’ordine pubblico e della sicurezza’ di competenza esclusiva dello Stato”;
▪ il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d Salva Italia ) all’articolo 31 comma 2 recita “….secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali”;
▪ il 23 dicembre 2011 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha sentenziato che “….va anzitutto affermata la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all’art. 50, comma 7, del TUEL …Né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che, per determinati esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9 e 88 TULPS , in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati : l’ordine e la sicurezza pubblica, da parte del Questore ; gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco . I due tipi di provvedimento, quindi, si sovrappongono ed entrambi devono essere rispettati dall’impresa che ne è destinataria”;
▪ con le Sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, i magistrati hanno: “avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all’Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell’art. 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”;
▪ con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 è stata confermata l’interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: “è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”;
▪ la Regione Piemonte a seguito della succitata Sentenza della Corte Costituzionale ha emanato in data 22 luglio 2014 una Circolare per evidenziare la legittimità del potere comunale di disciplina degli orari e di imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi sensibili quanto alle sale giochi e agli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco precisando che:
– il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco sia pure soltanto per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale;
▪ il TAR Piemonte con Sentenza n. 534 del 27 marzo 2015 dichiara, in conformità al dettato della Corte Costituzionale; che “…l’importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione, è stata segnalata alle amministrazioni locali da un apposito studio del Dipartimento “Patologia delle dipendenze” dell’ASL TO3 nel quale si è evidenziata l’importanza di una ‘sensibilizzazione degli Enti Locali per le politiche di contenimento del gioco lecito in denaro’ volta soprattutto a sollecitare ‘l’emanazione di regolamenti comunali del gioco in denaro eticamente orientati‘ e afferma anche che …”il potere di intervento dell’amministrazione comunale trova fondamento nel combinato disposto dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 31 c.2. del d.l. 201/2011, ne consegue la legittimità dell’ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. Ludopatia.”;
▪ il TAR Veneto, Sez. III del 16 luglio 2015 n. 811 ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell’atto di indirizzo del Consiglio comunale: “…la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia l’esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art. 50, comma 7 T.U.EE.LL. sia che ciò possa esser fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, (omissis), posto che la norma impone un vincolo in conformità all’ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l’esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale”;
▪ il Consiglio di Stato Sezione Quinta con sentenza 03778/2015 depositata il 1 agosto 2015 ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione / spegnimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro;
▪ al Sindaco, in forza della giurisprudenza, delle norme e delle disposizioni sopra citate, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro, in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e pubblico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all’orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno.
Tutto ciò premesso, dato atto che:
▪ il territorio urbano è stato nell’ultimo decennio capillarmente occupato da installazioni di gioco aleatorio sia all’interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante, generando crescenti problemi a carico dell’Amministrazione comunale e della ASLTO3 presso la quale sono attivi da 10 anni 3 Servizi ambulatoriali per il trattamento del gioco d’azzardo patologico nell’ambito del Dipartimento “Patologia delle dipendenze”, che nell’anno 2015 hanno trattato 198 soggetti, oltre l’80% dei quali dipendenti dall’uso di apparecchi automatici di gioco;
▪ recenti studi epidemiologici ed in particolare l’articolo scientifico prodotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche “Relazione tra numero e tipo di giochi d’azzardo praticati e gioco problematico nella popolazione generale italiana” di M. Scalese et all., pubblicato sul numero 21 della Rivista Medicina delle Dipendenze, pagg. 12 e seguenti, marzo 2016, affermano che “...il dato che se ne ricava è assolutamente clamoroso nel confermare la specifica pericolosità degli apparecchi automatici di gioco…. ogni giocatore di apparecchi automatici di gioco perde in media oltre 400 euro al mese solo in questo gioco….questo dato giustifica ampiamente i provvedimenti di contenimento dell’offerta specificamente studiati per gli apparecchi automatici di gioco ….messi in campo da un numero via via crescente di enti locali”;
▪ riferendosi alle più prudenti stime nazionali (Studi IPSAD e ESPAD) che attestano il dato della prevalenza di giocatori patologici sulla cifra di 200.000 il Italia e di giocatori comunque problematici in circa 800.000 e proporzionando i dati al territorio comunale si può ipotizzare una prevalenza di non meno di ….(dividere per 300 il numero degli abitanti) giocatori patologici e … (dividere per 75 il numero degli abitanti) giocatori problematici, dei quali circa l’80 % con dipendenza da slot-machine e da VideoLottery;
▪i soggetti in trattamento rappresentano, quindi, solo la punta dell’iceberg e ciò rende di particolare rilievo ciò che può essere messo in campo, al di fuori degli ambulatori sanitari, per arginare il fenomeno;
Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l’uso degli apparecchi automatici per il gioco d’azzardo lecito, senza impedire del tutto il loro utilizzo, per non menomare la libertà d’impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;
Considerato che siffatti provvedimenti sono stati ad oggi adottati da 20 Comuni Capoluoghi di Provincia ed altri oltre 100 Comuni (dei quali 21 in Piemonte), in 11 Regioni italiane;
Considerato, infine, che la Regione Piemonte ha approvato il giorno 2 maggio 2016 la Legge Regionale n° 9 che prevede all’art. 6 (Limitazioni all’esercizio del gioco) che “i Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico…”
Ritenuto quindi opportuno intervenire per ridurre il range temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi da gioco in denaro, con l’obiettivo di impedirne l’accesso indiscriminato in particolare nelle fasce orarie nelle quali è maggiormente probabile l’accesso delle persone per le quali è più rilevante un intervento di tutela della salute, gli anziani e gli adolescenti;
ORDINA
di stabilire a far data dal 29 luglio 2016 i seguenti orari di esercizio dell’attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi ex art. 86 e 88 del T.U.LL.P.S., così come di seguito indicato:
Orari di esercizio delle sale gioco autorizzate ex art. 86 T.U.LL.P.S. (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling)
– dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
Orari di funzionamento degli apaarecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.LL.P.S. Regio Decreto 773/1931 collocati:
- a) negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. ( bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.);
- b) negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.);
– dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili.
DISPONE
▪ tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio, o titolo equivalente, è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:
- obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime cm 20X30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;
.
- obbligo di esposizione all’esterno del locale di un cartello indicante l’orario di apertura delle sale giochi e/o di funzionamento degli apparecchi
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni dì legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l’applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.
In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da uno a sette giorni, la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art.110 del T.U.L.P.S.. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell’arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell’art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i..
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Volvera e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa.
Al Corpo di Polizia Municipale è demandata la verifica del rispetto della presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza, è possibile esperire il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.
La presente Ordinanza verrà comunicata all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Torino, alla Questura di Torino, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, al Corpo della Polizia Municipale di Volvera, nonché a tutte le dislocazioni locali dei sopra elencati organismi.
Volvera, 29 luglio 2016
Il Sindaco
Firmato in originale
Marusich Ivan