Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino
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ORDINANZA N. 1

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 10 DEL 22/10/2017 PER CARENZA IDRICA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE con Ordinanza dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese”, in materia di carenza idrica, acclarata al prot. n. 0002919 del 19/10/2017, il Presidente dell’Autorità D’Ambito ordinava l’adozione di ordinanze da parte dei Sindaci dei Comuni dell’ATO/3 “Torinese”, nei quali si evidenziavano situazioni critiche di carenza idrica, a causa del perdurare delle condizioni metereologiche di forte siccità, con divieti o limitazioni di utilizzo agli usi secondari non essenziali, allo scopo di garantire la fornitura per gli usi essenziali: domestico ed igienico-sanitari;

ATTESO CHE con propria ordinanza n. 10 del 22/10/2017 si ordinava a tutta la popolazione di limitare l’utilizzo delle risorse idriche agli usi essenziali, e vietava l’uso dell’acqua potabile per gli usi secondari non essenziali quali: irrigazione di orti e di colture agricole, innaffiamento di giardini e prati, lavaggio di cortili, piazzali e similari, lavaggio di autoveicoli, con l’esclusione degli autolavaggi, al fine di evitare sprechi e garantire la fornitura di acqua potabile necessaria per gli usi civili;

VISTE le precipitazioni metereologiche avvenute nell’ultimo periodo;

CONSIDERATO l’aumento della portata d’acqua registrata dalle sorgenti idriche;

REVOCA

L’Ordinanza n. 10 del 22/10/2017 ed il riportato divieto dell’uso dell’acqua potabile per gli usi secondari non essenziali, quali: irrigazione di orti e di colture agricole, innaffiamento di giardini e prati, lavaggio di cortili, piazzali e similari, lavaggio di autoveicoli.

DEMANDA

All’Ufficio Protocollo di pubblicare la presente ordinanza sul sito web del Comune e All’Albo Pretorio;

INFORMA

L’Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento, a norma dell’art.3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
– in applicazione del D.Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notificazione, al TAR Piemonte;
– in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione.
La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante l’affissione di manifesti sul territorio, la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet comunale.

Si comunica che ai sensi dell’art.4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio.

Volvera, 18/04/2018

Il Sindaco
F.to in originale
Ivan Marusich