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ORDINANZA N. 3

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE PER IL PROGETTO DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE NEI MESI ESTIVI.

IL SINDACO

Premesso che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 17/01/2018, ha approvato il Progetto di lotta biologica integrata alle zanzare per l’anno 2018. Tale progetto prevede una serie di interventi compatibili con l’ambiente e basati sulla lotta biologica integrata tendente alla riduzione della presenza di zanzare in ambiente urbano e finalizzato alla tutela della salute dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita, in applicazione della L.R. 75/95 e s.m.i;

Considerato che con la citata deliberazione si è prevista, laddove necessario, la realizzazione di interventi di disinfestazione di focolai eventualmente rinvenuti nel territorio urbano;

Vista la presenza sul territorio Comunale di infestazioni da Aedes albopictus (zanzara tigre), potenziale vettore di numerosi arbovirus;

Visto il parere favorevole dell’ASL TO3 sul progetto approvato dal Comune con la sopra citata deliberazione, il quale prevede anche interventi mirati contro la diffusione della zanzara tigre;

Considerato che detta infestazione potrebbe avere sviluppi di rilevanza sul piano sanitario;

Ravvisata la necessità di adottare idonee misure di prevenzione atte a limitare la diffusione di tale specie di zanzara, la quale può costituire problema di igiene e sanità pubblica;

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993.

Visto l’art 25 del Regolamento di Polizia Urbana Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.7
del 16 marzo 2016;

Visto l’art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che dispone “Il Sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge “;

Visto l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che recita “.. in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentate della comunità locale…”;

Ritenuto pertanto necessario adottare un provvedimento che sia efficace ogni anno nel periodo coincidente con i mesi da aprile-maggio fino a settembre-ottobre.

ORDINA

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, ecc.), di:

1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;

2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;

3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba;

6. Svuotare le vaschette dei condizionatori, le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

7. Controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane; evitare raccolte d’acqua dovute ad avvallamenti od anfratti nel terreno, su teloni e su manti di copertura di terrazzi, tettoie, etc.

A tutti i soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili:

1. Stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;

2. Svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;

3. Assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnante. A tutti i conduttori di orti, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati;

2. eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;

3. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;

4. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai responsabili dei cantieri, di:
3. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

4. sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;

5. provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

6. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

All’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell’acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto.

In caso di interventi di disinfestazione consentire l’ingresso al personale incaricato nelle proprietà private affinché si possa procedere laddove necessario all’opera di disinfestazione su tombinature all’interno di giardini, cortili, piazzali, ed in tutti i siti nei quali si sia ravvisata una situazione di rischio.

AVVERTE CHE

Che, ferma restando l’applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267).

DISPONE

L’invio del presente provvedimento:
– al Comando di Polizia Municipale
– al Servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e politiche ambientali
– al IPLA

DEMANDA

All’Ufficio di Polizia Municipale il controllo dell’esecuzione della presente ordinanza, con il supporto dell’ufficio Ambiente.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso presso il TAR entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della stessa.

La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante l’affissione di manifesti sul territorio, la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet comunale.

Volvera, 16-05-2018

Il Sindaco
F.to Ivan Marusich