ORDINANZA PER DIVIETO DI PASSEGGIO E/O STAZIONAMENTO CON AL SEGUITO BEVANDE PER ASPORTO IN CONTENITORI DI VETRO E/O IN LATTINA SU TUTTE LE PUBBLICHE VIE COMUNALI DURANTE LA FESTA PATRONALE DI VOLVERA (TO). | Comune di Volvera
Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino
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ORDINANZA N. 4

Oggetto: Divieto di passeggio e/o stazionamento con al seguito bevande per asporto in contenitori di vetro e/o in lattina su tutte le pubbliche vie comunali durante la Festa Patronale di Volvera (TO).

IL SINDACO

Dalle ore 18.00 del 12/07/2018 alle ore 06.00 del 18/07/2018 in Volvera (TO) su diverse parti del territorio comunale si terranno manifestazioni legate alla Festa Patronale;

Alla luce dei recenti fatti di cronaca locale, si sono riscontrati elementi di criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano, del disturbo del riposo delle persone, con violazioni delle norme del codice penale, delle norme del TULPS nonché, situazioni d’intralcio alla circolazione pubblica e di offesa alla sicurezza ed al decoro urbano quali: risse, diverbi, danneggiamenti, ubriachezza molesta, imbrattamenti di edifici, lordatura del suolo;

Tenuto conto della recente circolare prot. N. 555/OP/0001991/2017/1 emessa in data 07/06/2017 da parte del Ministero dell’Interno, a seguito dei fatti occorsi a Torino durante la visione della finale calcistica di Champions League (Piazza San Carlo, 03/06/2017), riguardante la valutazione dei dispositivi e delle misure strutturali da predisporre per la salvaguardia dell’incolumità delle persone, nella gestione delle pubbliche manifestazioni, con la quale si evidenzia, tra la varie direttive, il possibile divieto di vendita e/o il passeggio e/o la stazionamento con al seguito alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e/o in lattina che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

In altre occasioni, si è registrato un eccessivo abbandono senza riguardo, dopo l’uso, in strade, portici e piazze di contenitori in vetro e/o in lattina di bevande alcoliche e/o di altro tipo, spesso frantumate, costituenti fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e vi transitano

RITENUTO CHE

A tutela del pubblico che farà parte delle manifestazioni e dei cittadini ivi residenti, sia necessario vietare il passeggio e/o lo stazionamento con al seguito bevande per asporto in contenitori in vetro e/o in lattina su tutte le parti pubbliche e/o destinate al pubblico passaggio:

VISTO l’art .54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.L. n. 14 del 20/02/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 48 del 18/04/2017;

VISTO l’art. 7 bis del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell’inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n.° 689 e s.m.i.;
Ravvisata, pertanto, l’urgenza di prevenire ed eliminare le prospettate situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica, che si determinerebbero consentendo il passeggio e/o lo stazionamento con al seguito bevande per asporto in contenitori in vetro e/o in lattina;

Riconosciuta la sussistenza dei presupposti che giustificano l’esercizio di potere di ordinanza, in considerazione della situazione di grave e concreto pericolo per l’interesse pubblico specifico a cui si intende apprestare una tutela anticipata;

Ritenuto necessario impedire l’uso in area aperta dei contenitori di che trattasi, la fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica.

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dalle ore 18.00 del 12/07/2018 alle ore 06.00 del 18/07/2018, su tutto il territorio comunale;

Fatti salvi gli ulteriori eventuali limiti di legge vigenti;
Durante tutto il periodo della Festa Patronale di Volvera (TO), con gli orari sopra indicati, è fatto tassativo divieto di passeggio e/o lo stazionamento con al seguito bevande per asporto in contenitori in vetro e/o in lattina, con l’ulteriore e contestuale obbligo di conferire, sul luogo della somministrazione e/o della vendita d’asporto, i relativi contenitori di bevande in vetro e/o in lattina.

L’inosservanza delle disposizioni di cui ai punti precedenti del presente provvedimento, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti edittali da Euro 25,00 ad Euro 500,00, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 50 (cinquanta).

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

Destinatario dei proventi: Comune di Volvera (TO)
Autorità competente: Sindaco di Volvera (TO)

Agli operatori del Corpo di Polizia Locale di Volvera nonché alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio Comunale è demandato di far osservare il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento sono ammissibili:
• Ricorso al TAR Piemonte entro 60 gg dalla sua pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Volvera (TO);
O, in alternativa:
• Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg decorrenti dalla stessa data di pubblicazione di cui sopra.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all’Albo Pretorio del Comune e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi, e che venga pubblicato sul sito internet del Comune di Volvera.
La Polizia Locale, gli agenti ed ufficiali di P.G. delle altre forze di polizia sono incaricati della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

Volvera, 06-07-2018

Il Sindaco
Ivan Marusich
(F.to in originale)