ALLUVIONE NOVEMBRE 2016 – DANNI AI PRIVATI CITTADINI | Comune di Volvera
Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino
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Si apre la Fase 2 di presentazione delle domande da parte dei cittadini che hanno subito danni a seguito dell’evento alluvionale del Novembre 2016, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Dipartimento di Protezione Civile (Allegato 1 OCDPC 380/2016).

ALLEGATO_1_OCDPC_380

E’ INDETTO UN INCONTRO PUBBLICO PER IL GIORNO 03.10.2018 ALLE ORE 21.00 PRESSO LA SALA CONSILIARE DI VIA ROMA PER EVIDENZIARE I REQUISITI E LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande per la concessione di contributi ai soggetti privati, possono essere presentate solo dai cittadini (o Amministratori in caso di condomini) che hanno già trasmesso a suo tempo la “Scheda B – ricognizione fabbisogni”.

Per i danni all’abitazione ,la domanda di contributo è presentata dal relativo proprietario . Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda,utilizzando l’apposito modulo .

Qualora, per l’abitazione, la scheda B sia stata presentata e sottoscritta dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest’ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell’abitazione la dichiarazione di rinuncia al contributo.

Per i beni mobili distrutti o danneggiati , ubicati nell’unità immobiliare, distrutta o allagata, destinata alla data dell’evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di un terzo la domanda è presentata dal proprietario dei medesimi beni mobili; nella domanda presentata dall’usufruttuario/locatario/comodatario, il proprietario dell’abitazione deve dichiarare che i beni mobili ivi  ubicati  non sono di sua proprietà.

Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale la domanda è presentata dall’amministratore condominiale o in sua assenza, da un condomino su delega degli altri condomini conferita utilizzando l’apposito modulo. La domanda presentata dall’amministratore condominiale, a pena di decadenza, deve essere integrata entro i successivi 30 giorni dalla relativa presentazione con il verbale dell’assemblea condominiale che ha deliberato l’esecuzione dei lavori.

QUANDO SI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA  

La scadenza delle domande è fissata al 23.10.2018 .

COME SI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il Modulo DC/P (con apposizione di marca da bollo da 16 € da acquistare in anticipo) e la Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio.                 Alla domanda di contributo per i danni all’abitazione e alle parti comuni di un edificio residenziale deve essere allegata la perizia asseverata, da redigersi secondo lo schema di seguito allegato. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.

Se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa, alla domanda di contributo deve essere allegata la rendicontazione delle spese sostenute, secondo lo schema allegato.

La domanda può essere consegnata:
– a mano presso l’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30 il Mercoledì;
– spedita a mezzo posta con raccomandata a/r.
– inviata con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo :  comune.volvera.to@legalmail.it
Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell’e-mail certificata mentre nel caso di invio tramite raccomandata a/r fa fede la data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante.

Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.
Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i  correnti sistemi  certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia informatica in formato.pdf o .jpg di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo

MODULISTICA DA SCARICARE
Modulo DCP

Dichiarazione_Sostitutiva_di_Atto_Notorio

Schema_di_Perizia_Asseverata_dei_danni_subiti_dall_Immobile

Delega_dei_comproprietari_dell_abitazione_ad_un_comproprietario

Delega_dei_Condomini_ad_un_condomino_per_le_parti_comuni

Rendicontazione_delle_spese_sostenute_per_i_beni_immobili

QUALI DANNI SONO AMMESSI AL CONTRIBUTO

I contributi sono concessi limitatamente ai  danni subiti e attestati in perizia a:
strutture portanti ;
impianti: elettrico, citofonico,di diffusione del segnale televisivo,per allarme,rete  dati  lan,  termico, di  climatizzazione, idrico/fognario,  ascensore, montascale;
finiture interne ed esterne : intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in  generale;
serramenti  interni ed  esterni.

Possono essere dichiarati danni a beni mobili, anche senza indicazione in perizia, limitatamente a quelli presenti nei vani catastali principali (cucina, sala e camere da letto).
Tali contributi sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Sono esclusi i  danni:
– agli immobili,di proprietà di una persona fisica o di un’impresa,destinati alla data dell’evento calamitoso all’esercizio di un’attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all’uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un’impresa; rientrano  nell’ambito  applicativo  del  presente procedimento,  invece, i  danni alle parti  comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell’evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all’esercizio di un’attività economica e produttiva;
alle pertinenze ,ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all’unità strutturale in cui è ubicata l’abitazione.
– ad  aree e fondi  esterni  al fabbricato;
– ai fabbricati,o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell’evento calamitoso,in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli  abilitativi;
– ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso,non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
– ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
ai  beni mobili  registrati .

I termini per l’esecuzione degli interventi decorrono dal 13/09/2018 e hanno durata massima pari a:

  1. a) 18 mesi per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati;
    b) 30 mesi per gli interventi di demolizione, ricostruzione o delocalizzazione dell’abitazione distrutta o sgomberata.
    I termini possono essere prorogati,su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento  del Comune interessato, da trasmettere alla Regione.

QUANTO VIENE RICONOSCIUTO

I contributi sono riconosciuti per i danni:
a) all’unità immobiliare destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario ,  fino a concorrenza delle risorse destinate alla Regione Piemonte e comunque non oltre  l’80% del minor valore tra quello indicato in scheda B) e quello  risultante dalla perizia asseverata, e comunque nel limite massimo di 150.000,00  euro;
b) all’unità immobiliare destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del  proprietario , fino a concorrenza delle risorse destinate alla Regione Piemonte e comunque non oltre il 50% del minor valore tra quello indicato in scheda B) e quello risultante dalla perizia asseverata, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
c) alle parti comuni di un edificio residenziale, fino a concorrenza delle risorse destinate alla Regione Piemonte, fino all’80% del minor valore tra quello indicato in scheda B) e quello  risultante dalla perizia asseverata se nell’edificio risulta, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale di un proprietario, ovvero,in caso contrario, fino al 50% del citato minor valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00  euro;

Si intende
a) per abitazione principale del proprietario quella in cui, alla data dell’evento calamitoso, era stabilita la sua residenza anagrafica ai  sensi  dell’art. 43  del  Codice Civile;
b) per abitazione diversa da quella principale del  proprietario:
b.1) quella in cui, alla data dell’evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto  reale o  personale di godimento  (usufrutto,  locazione,  comodato, etc.)
b.2) quella in cui alla data dell’evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica né del  proprietario né di un  terzo.

Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell’importo al netto dell’aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni agli immobili;

Limitatamente all’unità immobiliare distrutta o allagata destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati a favore del relativo proprietario determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale distrutto o allagato e comunque nel limite massimo di1.500,00 euro. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera, sala.

Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore,si considera l’importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati. Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte il contributo sarà rideterminato dal Comune all’atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta,ove questa risultasse di importo  inferiore al predetto minor valore.

Ulteriori informazioni possono essere richieste:

Ufficio Lavori Pubblici  011 9857200

Ufficio Polizia Locale    011 9850829

all’indirizzo di posta elettronica : urp@comune.volvera.to.it