Si riporta quanto pubblicato sul sito ufficiale della Regione Piemonte:
La l.r. n. 19/2018 ha apportato alcune modifiche al Capo V bis “Vendite occasionali su area pubblica”
della l.r. n. 28/1999 in merito alla validità temporale dei tesserini.
La validità del tesserino era prima annuale. Ora, per effetto della modifica di legge, la validità del tesserino,
che in ogni caso non può mai essere inferiore ad un anno, è riferita all’avvenuto esaurimento della soglia
delle diciotto partecipazioni.
Parallelamente anche le tempistiche previste per la richiesta del tesserino non dovranno più essere
effettuate con periodicità annuale.
Tenuto infine conto che le disposizioni attuative della legge regionale sono entrate in vigore il 30 giugno
2018 e che molte amministrazioni locali hanno già proceduto al rilascio dei tesserini, si è ritenuto opportuno
prevedere che la modifica legislativa si applicasse anche in tali casi, al fine di non penalizzare i venditori
occasionali già in possesso di tesserino e i comuni che, prontamente, hanno dato corso alle previsioni normative.