IL SINDACO
Considerata:
– la situazione emergenziale che riguarda l’intero territorio nazionale relativamente ai contagi derivati dal COVID-19;
– la necessità di rafforzare l’organizzazione comunale, provvedendo all’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di garantire la migliore sicurezza dei cittadini;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Vista la nota prot. n. COVID/10656 del 03/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile avente ad oggetto “Misure operative di protezione Civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario estendere all’intero territorio nazionale le misure già previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
Rilevato che, al fine di coordinare l’emergenza anche attraverso l’impiego del Volontariato di Protezione Civile per la gestione dei mezzi e delle risorse materiali occorrenti per fronteggiare qualunque tipo di emergenza dovesse verificarsi, è necessario attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con un atto dell’Autorità Comunale di Protezione Civile
Visto:
– il Piano Comunale di Protezione Civile revisionato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 26/07/2019;
– la legge 24 febbraio 1992, n. 225. “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”;
– il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’articolo 108, comma 1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai comuni l’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali regionali;
– il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;
– Vista la L.R. 14 aprile 2003, n. 7, inerente Disposizioni in materia di Protezione Civile;
Considerato che l’attuale situazione potrebbe comportare grave rischio per l’incolumità pubblica, si ritiene opportuno attivare, a livello comunale, tutte o parte delle funzioni di supporto previste dal Piano Comunale di protezione Civile e l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).
ORDINA
1. Di costituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Volvera, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso, di informazione e di assistenza per fronteggiare qualunque tipo di emergenza dovesse verificarsi dalle ore 14.00 del 13/03/2020 fino al primo giorno di apertura delle scuole così come sarà disposto dagli enti preposti o in data prevista da ulteriore ordinanza sindacale;
Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso il Palazzo Comunale, sito in Volvera (TO)- Via Ponsati 34;
2. Di attivare, a seguito della costituzione del C.O.C., le seguenti funzioni di emergenza, come definite dalla delibera di Giunta Comunale nr. 29 del 12/04/2017:
• Funzione 1: Tecnico scientifico-pianificazione
• Funzione 2: Sanità assistenza sociale e veterinaria
• Funzione 3: Volontariato
• Funzione 4: Materiali e mezzi
• Funzione 5: Servizi essenziali
• Funzione 7: Strutture operative locali
• Funzione 8: Telecomunicazioni
3. Di gestire la sicurezza e le eventuali emergenze, ciascuno per le proprie competenze, nel rispetto delle norme sopra citate e di quelle che, eventualmente, dovessero essere disposte da tutti gli enti preposti.
Volvera, lì 13/03/2020
IL SINDACO
F.to in originale
Ing. Ivan MARUSICH