IL SINDACO
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il COVID-19 una pandemia e quindi un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI, in particolare:
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio nazionale”;
• l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. In particolare l’art. 3 che recita: “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”;
• l’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all’art. 1 “Misure urgenti per il contenimento del contagio”, nonché la proroga al 13 aprile 2020 “dell’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante “Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante all’art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio”, nonché l’efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 18 maggio 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 28 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 29 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale revoca ed integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 3 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 11 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 14 luglio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 31 luglio 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75 e 76 del 2020”;
VISTA la D.G.R. n. 45-1698 del 17 luglio 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’;
VISTO l’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 9 luglio 2020”;
TENUTO ALTRESI’ CONTO:
• Dell’ordinanza sindacale nr. 1 del 13/3/2020 “ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.
• Della delibera di Giunta Comunale nr. 66 dell’8/7/2020 “Festa Patronale di “Santa Maria Maddalena” – Edizione 2020. Approvazione della proposta presentata dall’Associazione di Promozione Turistica “Volvera Gerbole Zucche”. Indirizzi per la realizzazione e stanziamento somme per l’evento.”, ed in particolare dell’organizzazione in tre zone della Festa, così regolamentate:
o “L’AREA SPETTACOLI (piazza Cavour) sarà concessa all’Associazione Promozione Turistica Volvera, Gerbole, Zucche per l’organizzazione di quanto previsto dal pro-gramma allegato. L’Associazione avrà la responsabilità di curare tutti gli aspetti, compresi quelli relativi all’ottemperanza dei protocolli COVID vigenti; a questo scopo l’Associazione Promozione Turistica Volvera, Gerbole, Zucche dovrà provvedere a comunicare al Comando di Polizia Locale di Volvera, almeno 24 ore prima dell’inizio dell’evento, il protocollo COVID-19 adottato, da cui si evince l’ottemperanza alle normative e linee guida vigenti. All’associazione spetta inoltre l’onere dell’organizzazione in sicurezza del Mercatino degli hobbisti previsto sabato 18 luglio 2020;
o AREA COMMERCIALE: nell’ambito dell’isola pedonale di via Ponsati, via Airasca, via San Giovanni Bosco e parcheggio di strada Piossasco, non sono previsti eventi organizzati dal Comune di Volvera; il Comune di Volvera concede l’utilizzo dello spa-zio pubblico per ampliare gratuitamente, nei giorni della Festa Patronale, i dehors anche al fine di favorire il miglior distanziamento sociale in particolare per le attività di ristorazione o di somministrazione bevande ed alimenti; alle attività commerciali è concessa la possibilità di organizzare delle iniziative di intrattenimento musicale co-munque rispettando quanto previsto dalle normative e linee guida vigenti; nell’ambito della medesima area è concessa la possibilità alle Associazioni che operano sul terri-torio volverese di allestire stand promozionali o di intrattenimento; anche in questo caso è demandato alle singole associazioni la definizione del Protocollo di Sicurezza Covid-19 ed il rispetto del medesimo; la Polizia Locale di Volvera e la Protezione Ci-vile Comunale di Volvera vigileranno, monitoreranno e daranno un supporto per far rispettare quanto sopra nell’ambito dello spirito di collaborazione che è necessario per far fronte a questa organizzazione;
o L’AREA GIOSTRE sarà concessa all’organizzazione dei giostrai che saranno respon-sabili dell’intera gestione, organizzazione e rispetto delle normative/linee guida di si-curezza; almeno 24 ore prima dell’inizio dell’utilizzo delle giostre da parte del pubbli-co i giostrai dovranno provvedere a comunicare al Comando di Polizia Locale di Vol-vera il protocollo COVID-19 adottato e il nominativo di riferimento e responsabile dell’area;”
CONSIDERATO che:
• è in corso lo svolgimento delle Festa Patronale di Volvera che ha avuto inizio in data 17 luglio 2020 e terminerà domenica 19 luglio 2020;
• è indispensabile al perseguimento dell’obiettivo di carattere generale di contenimento della diffusione del contagio sul territorio, adottare un provvedimento contingibile e urgente regolamentando ulteriormente alcune modalità organizzative puntuali, in particolare relativamente all’organizzazione delle attrazioni del Luna Park di piazza Pertini e Piazza Regioni d’Italia;
• è necessario richiamare tutti gli organizzatori (es. associazioni, commercianti, giostrai, ristoratori) al rispetto delle linee guida sopra citate;
RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
Richiamati i commi 4 e 5 dell’art. 50, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Con decorrenza immediata, e fino al termine della Festa Patronale, che:
• Tutte le associazioni, commercianti, giostrai, ristoratori, ecc. osservino puntualmente quanto previsto dalle Linee Guida presenti in allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 9 luglio 2020” e quanto definito e sottoscritto nei protocolli di sicurezza presentati da ciascun organizzatore;
• Per quanto concerne l’AREA GIOSTRE si richiama l’osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida citate e in particolare la “scheda” relativa ai “Parchi tematici e di divertimento”:
o “Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
o Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni;
o È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendone l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell’accesso ed all’uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc.
o Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
o Garantire l’occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari.
o In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico;
o Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, ed inoltre ad ogni fine giornata.”
Inoltre ordina che:
o Non vengano venduti biglietti/gettoni a clienti che non indossino la mascherina;
o Prima e dopo l’utilizzo di ogni attrazione/giostra ogni cliente deve igienizzare le mani;
o l’attrazione/giostra stessa deve essere igienizzata secondo quanto disposto dalle linee guida;
o l’attrazione/giostra non deve essere messa in funzione se prima tutti i clienti non indossano la mascherina, compresi quelli che sono in coda in attesa, qualora non possa essere mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra soggetti non congiunti;
o sulle giostre i clienti devono occupare i posti a sedere garantendo il rispetto del distanziamento sociale qualora non siano persone dello stesso nucleo famigliare o congiunti (es. 1 cliente per ogni macchina autoscontro, 1 cliente per ogni aeroplano, posti alternati su attrazioni che prevedrebbero più clienti vicini in contemporanea).
o vengano rispettate le linee guida, e in particolare la scheda “Ristorazione” da tutti coloro che svolgono attività di somministrazione all’interno dell’AREA GIOSTRE;
o ad integrazione dell’ordinanza “Divieto di passeggio e stazionamento sulla pubblica via con al seguito bevande in contenitori di vetro o lattine – Festa Patronale Volvera 2020” del 14 luglio 2020, è fatto tassativo divieto di vendere bevande in contenitori di vetro o lattine, su piazza Pertini e Piazza Regione d’Italia.
• Per quanto concerne l’AREA COMMERCIALE si richiama l’osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida citate ed in particolare le “schede” relative a “Ristorazione”, “Cinema e Spettacoli dal vivo”, “Discoteche”. In particolare:
o “L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
o Gli utenti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro”
o Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.”
Inoltre ordina che:
o Non vengano riprodotte musiche/canzoni che inducano al ballo di coppia;
o Si preferiscano musiche/canzoni d’ascolto e di intrattenimento dei clienti ai tavoli, nel rispetto del distanziamento sociale e delle linee guida citate;
o Qualora vengano proposti balli di gruppo venga osservato rigorosamente, a cura e responsabilità del gestore del locale commerciale e di somministrazione, il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra tutti i partecipanti e, dove non possibile, l’utilizzo rigoroso della mascherina. Qualora non vi siano le condizioni di spazio o siano presenti un numero elevato di clienti è responsabilità del gestore interrompere l’esecuzione musicale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
• Per quanto concerne l’AREA SPETTACOLI si richiama l’osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida citate ed il rispetto rigoroso del protocollo di sicurezza disposto dall’Associazione di Promozione Turistica Volvera Gerbole e Zucche.
L’attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni avverrà da parte degli organi di polizia, applicando le vigenti normative ed il relativo apparato sanzionatorio.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’Art. 650 del Codice Penale.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia:
• pubblicata all’albo pretorio del Comune di Volvera e sul sito internet comunale;
• trasmessa a:
o Commercianti/Ristoratori che svolgono attività nell’ambito dell’AREA COMMERCIALE;
o Operatori e giostrai che svolgono attività nell’ambito dell’AREA GIOSTRE;
o Associazione di Promozione Turistica Volvera Gerbole e Zucche in qualità di gestore dell’AREA SPETTACOLI;
o Questura di Torino;
o Prefetto di Torino;
o Comando Stazione dei Carabinieri di None;
o Comando Polizia Locale di Volvera.
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza sono ammessi:
• Ricorso amministrativo gerarchico innanzi il Prefetto di Torino entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 1 del D.P.R. 1199/1971;
• Ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento ex D. Lgs. 104/2010, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento ex art. 9 D.P.R. n. 1199/1971.
Volvera, 18 luglio 2020
Il Sindaco
Marusich Ivan