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REDDITO DI LIBERTA’ PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

NORMATIVA:
L’articolo 3, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020 ha introdotto un contributo denominato “Reddito di Libertà”, destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.
Con la circolare INPS 8 novembre 2021, n. 166 l’Istituto illustra nel dettaglio la disciplina del Reddito di Libertà, specificando i requisiti di accesso al beneficio, il regime fiscale e le compatibilità con altre misure di sostegno come il Reddito di Cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (REM, NASpi, Cassa Integrazione Guadagni , ANF, ecc.).

MISURA ECONOMICA:
La misura, consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. La misura, inoltre, è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO:
Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno e le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria. E’ indispensabile l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o straordinario rilasciata dal Servizio Sociale e la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna rilasciata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza.

A CHI BISOGNA PRESENTARE LA DOMANDA:
La domanda deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune di residenza, utilizzando il modello allegato.
Le domande non ammesse “per insufficienza di budget” potranno essere accolte in un momento successivo.

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