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Si rende noto che in caso di nevicate, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del Regolamento di Polizia Urbana Compete ai proprietari o amministratori o conduttori di immobili la rimozione della neve dei tratti di marciapiede prospiciente l’immobile stesso, in modo tale da permettere il continuo utilizzo del marciapiede stesso, evitando quindi l’accumulo al suolo. Gli inquilini o fittavoli sono tenuti in luogo dei proprietari all’adempimento di questa disposizione.

Di seguito si riporta il testo integrale dell’art. 14 del Regolamento di Polizia Urbana

Art. 14 – Sgombero neve.

  1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
  2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
  3. Quando sia necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l’area interessata ed adottando ogni cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
  4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque piovane debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. E’ inoltre vietato lo scolo delle medesime sulla pubblica via.
  5. E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
  6. Compete ai proprietari o amministratori o conduttori di immobili la rimozione della neve dei tratti di marciapiede prospiciente l’immobile stesso, in modo tale da permettere il continuo utilizzo del marciapiede stesso, evitando quindi l’accumulo al suolo. Gli inquilini od fittavoli sono tenuti in luogo dei proprietari all’adempimento di questa disposizione.
  7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico prospiciente la propria abitazione non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, nonché il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
  8. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori, fermo restando il buon senso in caso di nevicate di particolari intensità.