Unioni civili | Comune di Volvera
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Unioni civili

Scheda: DEFINIZIONE: formazione sociale costituita, a seguito di apposita dichiarazione resa all'ufficiale di Stato Civile, da due persone maggiorenni dello stesso sesso. COME SI COSTITUISCE UNA UNIONE CIVILE: Due persone maggiorenni che intendono cositutire un'unione civile devono congiuntamente presentare richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile di un Comune di loro scenta. Nella richiesta viene fissata la data nella quale le parti dovranno presentarsi pre rendere la dichiarazione. Le parti nel giorno prestabilito rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire un' unione civile. Tale dichiarazione è iscritta nel registro delle unioni civili del Comune e della costituzione della stessa viene fatta annotazione a margine dell'atto di nascita dei dichiaranti. COGNOME: Le parti possono stabilire (non è obbligatorio), per la durata dell'unione civile, dichiarandolo all'ufficiale dello Stato Civile , di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio. OBBLIGHI RECIPROCI: Dall'unione deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c'è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. REGIME PATRIMONIALE: E' stabilito ex lege il regime patrimoniale della comunione dei beni, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale. La seclta del regime patrimoniale della separazione dei beni pùo essere dichiarata al momento della costituzione dell'Unione Civile. IMPEDIMENTO E NULLITA' DELLE UNIONI CIVILI: L'Unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall'interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione delle parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l'altra parte dell'unione civile. SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI: L' Unione Civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di una delle parti o di comune presso cui è iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell'unione e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell'istituto della separazione.